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GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE: È L’INGIURIA E NON DIFFAMAZIONE QUANDO L’OFFESO È OSPITE IN UNA TRASMISSIONE IN DIRETTA TRAMITE COLLEGAMENTO TELEVISIVO

Commento della sentenza di non luogo a procedere n. 85/2019 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 02.05.2019. Giudice per l’Udienza Preliminare Dott.ssa Gallì.

 

Il procedimento penale in esame è stato seguito dal nostro Studio, incaricato della difesa del conduttore di una trasmissione televisiva, del suo delegato al controllo e della società di produzione, citata come responsabile civile. Esso nasce dalla querela presentata dal Sindaco di un piccolo comune nei confronti dei suindicati imputati e di un opinionista della trasmissione.

Oggetto del segmento di puntata contestato erano le denunce di tre cittadine del Comune amministrato dal querelante, che dicevano di aver subito ripetute pressioni, estorsioni, minacce e danneggiamenti della loro proprietà operati con il preciso scopo di portarle a svendere il terreno sul quale abitavano e dove sorgeva la loro azienda agricola.

Il Sindaco, in collegamento televisivo, incalzato dal conduttore aveva più volte affermato di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione e di non sentirsi assolutamente responsabile per la tragica situazione che stavano patendo le querelanti. Da queste affermazioni è scaturito un acceso dibattito tra il Primo Cittadino e le persone presenti in studio, nel quale venivano pronunciate affermazioni che quest’ultimo aveva ritenuto diffamatorie.

Dopo aver riconosciuto la liceità delle affermazioni pronunciate dal conduttore, in quanto espresse nel pieno rispetto del diritto di critica come tutelato dall’art. 21 della Costituzione, il giudice ha in ogni caso precisato che in vece del delitto di diffamazione, riportato nel capo d’imputazione, tuttalpiù sarebbe stata astrattamente integrata la fattispecie dell’ingiuria. Come è noto, quest’ultima era inizialmente prevista come reato dall’art. 594 c.p., ma il reato è stato depenalizzato e l’articolo abrogato dal D. Lgs. 7/2016. L’ingiuria disciplina le offese rivolte a una persona che sia presente quando vengono pronunciate, e che possa quindi rispondervi contestualmente. Pur non essendo fisicamente presente negli studi della trasmissione, il Sindaco era stato in collegamento televisivo per tutto il corso del segmento di puntata inerente la vicenda delle sue concittadine, e proprio su questo aspetto il Giudice siciliano ha radicato la sua motivazione circa l’insussistenza del delitto di diffamazione ritenendo invece applicabile l’art. 594. L’ingiuria, prosegue la motivazione, è integrata sia dalla «contiguità spaziale temporale, vale a dire di reciproca visione fra offensore e offeso» sia dalla «collocazione del soggetto passivo nello spazio entro il quale può essere percepita l’espressione oltraggiosa, e cioè essere udita la parola o visto l’atto materiale in cui si concretizza l’offesa». Nel caso della trasmissione in diretta televisiva è evidentemente integrata la seconda fattispecie, in quanto la presenza del Sindaco in puntata, seppur tramite collegamento televisivo, era idonea a garantire la percezione immediata delle offese rivoltegli.

Stante le motivazioni sopra esposte, il GUP non ha potuto che dichiarare il non luogo a procedere nei confronti degli imputati in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La massima della sentenza appena analizzata, secondo cui è integrata ingiuria in vece di diffamazione anche quando l’offeso non sia fisicamente presente nello stesso spazio dell’offensore purchè possa percepire le affermazioni ingiuriose, si ritrova anche nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10905, pronunciata dalla V Sezione Penale il 31.03.2020. In merito, gli Ermellini hanno rinvenuto il reato di ingiuria nella condotta di un uomo che aveva offeso il querelante in una videochat cui stavano partecipando entrambi insieme ad altre persone, ritenendo proprio che le espressioni ingiuriose fossero dirette alla persona offesa, la quale le ha immediatamente percepite in quanto partecipante alla videocall.          Sentenza